IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo
3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli 4, 27, 28 e 29; 
  Visto in particolare l'articolo 2, comma 16, del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, di seguito denominato: «decreto-legge  n.  104
del 2019»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno   2019,   n.    93,    recante:    «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dello  sviluppo  economico,  ai  sensi
dell'articolo  4-bis  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.   86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019  con  il  quale,  in  attuazione  dell'articolo  2  del
decreto-legge n. 104 del 2019, sono stabiliti termini e modalita'  di
trasferimento delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  dal
Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale; 
  Visto l'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, con il quale,
a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono trasferite al  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale  cento  unita'  di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato e  sette  unita'  di
personale  dirigenziale  non  generale  a  tempo  indeterminato   del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  assegnate  alla  data  del  4
settembre 2019 alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
158; 
  Tenuto conto che il comma 16 dell'articolo 2 del  decreto-legge  n.
104 del 2019, stabilisce che entro il 15 dicembre 2019 sono apportate
al  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  dello   sviluppo
economico le modifiche conseguenti alle suddette disposizioni con  le
modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
97; 
  Informate le Organizzazioni sindacali nell'incontro tenuto in  data
11 dicembre 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
                         giugno 2019, n. 93 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  19  giugno
2019, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 2, la lettera d) e' soppressa; 
    b) all'articolo 3, comma 3,  alla  lettera  t),  dopo  le  parole
«seguenti enti:» sono inserite le seguenti: «per quanto di competenza
del Ministero»; 
    c) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera bb), sono aggiunte le
seguenti: 
      «bb-bis) assicura il coordinamento, in raccordo con gli  uffici
di diretta  collaborazione  del  Ministro  e  le  direzioni  generali
competenti, per le attivita' di competenza del  Ministero  in  ambito
internazionale e nei rapporti con gli organi  competenti  dell'Unione
europea, con il  Consiglio  d'Europa,  con  l'Organizzazione  per  la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)  e  con  l'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU); 
      bb-ter) assicura il coordinamento, in raccordo con  gli  uffici
di diretta collaborazione del Ministro e con  le  Direzioni  generali
competenti  per  materia,  per  le  attivita'  del  Ministero   negli
adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, ivi compreso  il  monitoraggio  dei  fondi  europei  di  cui  e'
titolare il Ministero; 
      bb-quater) assicura il coordinamento delle  Direzioni  generali
competenti per  materia,  in  raccordo  con  gli  uffici  di  diretta
collaborazione  per  la  partecipazione  del  Ministero  al  Comitato
interministeriale  per  la  cooperazione  allo   sviluppo,   di   cui
all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125.»; 
    d) all'articolo  3,  comma  5,  le  parole  «e  non  dirigenziale
dell'amministrazione, in possesso di titoli ed  esperienze  adeguate»
sono sostituite dalle seguenti: «generale e non generale,  attraverso
l'attribuzione  di  incarichi  ispettivi  di  studio,  consulenza   e
ricerca, in possesso di titoli ed esperienze adeguati»; 
    e) all'articolo 4, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il direttore generale, in rappresentanza del Ministero,
e'  membro   del   Comitato   consultivo   per   l'esportazione,   il
trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice
uso, di merci  soggette  al  regolamento  anti-tortura,  di  prodotti
listati  per  effetto  di  misure  restrittive   unionali,   di   cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.»; 
    f)  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  n),   le   parole   «in
coordinamento  con   la   Direzione   generale   per   il   commercio
internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in coordinamento con
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
per quanto di competenza»; 
    g) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera n),  e'  inserita  la
seguente: 
      «n-bis)  politiche   e   attivita'   per   l'attrazione   degli
investimenti esteri, attivita' di competenza del Ministero in  ambito
internazionale  per  la  promozione  della  politica  industriale,  e
attivita' connesse alla  presidenza  del  Comitato  di  coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri  di
cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164;»; 
    h) all'articolo 6, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
      «2) Presso la Direzione generale operano  il  Comitato  per  la
razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria  della
Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  del  2
agosto 1995, n. 434 ed il Comitato di coordinamento dell'attivita' in
materia di attrazione degli investimenti esteri di  cui  all'articolo
30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»; 
    i) l'articolo 7 e' abrogato; 
    l) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera q)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «q-bis) esercizio dei compiti previsti dalla  legge  1°  luglio
1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n.  580,  relativi  alle
camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere.»; 
    m) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera bb), e' aggiunta  la
seguente: 
      «bb-bis) attivita' conseguente al trasferimento delle risorse e
delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi  del
decreto-legge n. 104 del 2019.»; 
    n) all'articolo 17, comma 1, le parole «fino a  cinque  incarichi
ispettivi» sono sostituite dalle  seguenti:  «fino  a  sei  incarichi
ispettivi»; 
    o) all'articolo 18, comma 1,  le  parole  «centotrenta  posti  di
funzione,   si   provvede»,   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«centoventitre' posti di funzione, si provvede»; 
    p) la Tabella A  e'  sostituita  dalla  tabella  A)  allegata  al
presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge,  sempreche'  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              Si riporta l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis). 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e); 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si riportano gli articoli 4, 27, 28 e 29 del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
              «Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 
              2. Il  Ministero,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ha  lo  scopo  di
          formulare e attuare politiche e strategie per  lo  sviluppo
          del sistema  produttivo,  ivi  inclusi  gli  interventi  in
          favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio  di
          sussidiarieta' e  di  leale  collaborazione  con  gli  enti
          territoriali interessati e in coerenza  con  gli  obiettivi
          generali di politica industriale e, in particolare, di: 
                a) promuovere  le  politiche  per  la  competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica  estera  e  lo  sviluppo  economico  del   sistema
          produttivo  nazionale  e   di   realizzarle   o   favorirne
          l'attuazione a livello  settoriale  e  territoriale,  anche
          mediante la partecipazione, fatte salve le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e  per  il  tramite
          dei rappresentanti  italiani  presso  tali  organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali; 
                b)  sostenere  e  integrare  l'attivita'  degli  enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese; 
                c) promuovere la concorrenza; 
                d) coordinare  le  istituzioni  pubbliche  e  private
          interessate allo sviluppo della competitivita'; 
                e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo. 
              2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati  al  comma
          2, il Ministero, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati: 
                a)  definisce,  anche  in  concorso  con   le   altre
          amministrazioni   interessate,   le   strategie   per    il
          miglioramento  della  competitivita',   anche   a   livello
          internazionale,  del  Paese  e  per  la  promozione   della
          trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei  settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti; 
                b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento  di
          cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 303, gli  interessi  del  sistema  produttivo  del
          Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
          settore  e  facendo  salve  le  competenze  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e del Ministero degli  affari
          esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani  presso
          tali organismi; 
                c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
          per favorire  l'assunzione,  da  parte  delle  imprese,  di
          responsabilita' relative alle  modalita'  produttive,  alla
          qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi,  alle
          relazioni con il consumatore; 
                d) studia la struttura  e  l'andamento  dell'economia
          industriale e aziendale; 
                e). 
              2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio,  sentite  le
          amministrazioni interessate ed  aggiornandolo  con  cadenza
          annuale, un piano degli obiettivi,  delle  azioni  e  delle
          risorse  necessarie  per  il  loro  raggiungimento,   delle
          modalita' di attuazione, delle procedure di verifica  e  di
          monitoraggio. 
              2-quater. Restano in ogni caso  ferme  le  attribuzioni
          degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, del Ministero  del  commercio
          con l'estero, fatte salve le risorse  e  il  personale  che
          siano attribuiti con il  presente  decreto  legislativo  ad
          altri Ministeri, Agenzie o Autorita',  perche'  concernenti
          funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in  ogni
          caso salve, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1,
          comma 2, e 3, comma 1, lettere a)  e  b),  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e  alle
          autonomie funzionali. 
              4.  Spettano  inoltre  al  Ministero  delle   attivita'
          produttive le risorse e  il  personale  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del
          Ministero della sanita', del Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale, concernenti le  funzioni  assegnate  al
          Ministero delle attivita' produttive dal  presente  decreto
          legislativo. 
              5. Restano ferme le competenze spettanti  al  Ministero
          della difesa.». 
              «Art. 28 (Aree funzionali). -  1.  Nel  rispetto  delle
          finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il  Ministero,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  svolge  per  quanto   di   competenza,   in
          particolare le funzioni e i compiti  di  spettanza  statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
                a) competitivita': politiche per  lo  sviluppo  della
          competitivita' del sistema produttivo nazionale;  politiche
          di promozione degli investimenti delle imprese al fine  del
          superamento  degli  squilibri  di  sviluppo   economico   e
          tecnologico, ivi compresi gli interventi a  sostegno  delle
          attivita' produttive e gli strumenti  della  programmazione
          negoziata,  denominati  contratti  di  programma,   inclusi
          quelli   ricompresi   nell'ambito    dei    contratti    di
          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
          contratti di  distretto,  nonche'  la  partecipazione,  per
          quanto   di   competenza   ed   al   pari    delle    altre
          amministrazioni, agli accordi di programma  quadro,  ed  il
          raccordo  con  gli  interventi  degli  enti   territoriali,
          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
          sostegno alle imprese ad alto tasso  di  crescita,  tenendo
          conto  anche  delle  competenze  regionali;  politiche   di
          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
          settori strategici; collaborazione  pubblico-privato  nella
          realizzazione di iniziative  di  interesse  nazionale,  nei
          settori  di   competenza;   politiche   per   i   distretti
          industriali; sviluppo di reti  nazionali  e  internazionali
          per l'innovazione di processo e  di  prodotto  nei  settori
          produttivi; attivita' di regolazione delle crisi  aziendali
          e delle procedure conservative delle imprese; attivita'  di
          coordinamento con le societa' e gli  istituti  operanti  in
          materia  di   promozione   industriale   e   di   vigilanza
          sull'Istituto  per  la  promozione  industriale;   politica
          industriale relativa alla partecipazione italiana al  Patto
          atlantico e all'Unione europea; collaborazione  industriale
          internazionale nei settori  aerospaziali  e  della  difesa,
          congiuntamente   agli    altri    Ministeri    interessati;
          monitoraggio sullo  stato  dei  settori  merceologici,  ivi
          compreso,   per   quanto   di   competenza,   il    settore
          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
          sviluppo    degli    stessi;     iniziative     finalizzate
          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
          dalla crisi di particolari settori  industriali;  politiche
          per l'integrazione degli  strumenti  di  agevolazione  alle
          imprese  nel  sistema   produttivo   nazionale;   vigilanza
          ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche  per
          la  promozione  e  lo   sviluppo   della   cooperazione   e
          mutualita'; 
                b); 
                c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi  e
          delle linee di politica energetica e mineraria nazionale  e
          provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
          internazionali   e   rapporti   comunitari   nel    settore
          dell'energia, ferme restando le competenze  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri e  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  compresi  il  recepimento   e   l'attuazione   dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  delle  regioni;
          attuazione dei processi  di  liberalizzazione  dei  mercati
          energetici  e  promozione  della  concorrenza  nei  mercati
          dell'energia e tutela dell'economicita' e  della  sicurezza
          del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
          di trasporto dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e
          definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
          di  ricerca,  incentivazione  e  interventi   nei   settori
          dell'energia e delle miniere;  ricerca  e  coltivazione  di
          idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,  area
          chimica, sicurezza  mineraria,  escluse  le  competenze  in
          materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria  e
          di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
          brevetti, i modelli industriali e per marchi di  impresa  e
          relativi  rapporti   con   le   autorita'   internazionali,
          congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per  la
          parte   di   competenza;   politiche   di   sviluppo    per
          l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
          di  incentivazione  per  la  ricerca  applicata  e   l'alta
          tecnologia; politiche per la promozione e lo  sviluppo  del
          commercio elettronico; partecipazione  ai  procedimenti  di
          definizione delle migliori  tecnologie  disponibili  per  i
          settori   produttivi;   politiche   nel    settore    delle
          assicurazioni  e  rapporti  con  l'ISVAP,  per  quanto   di
          competenza;  promozione  della  concorrenza   nel   settore
          commerciale, attivita' di sperimentazione,  monitoraggio  e
          sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al  fine
          di assicurare il loro svolgimento  unitario;  coordinamento
          tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del  sistema
          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
          commerciali  e  della   loro   evoluzione,   nel   rispetto
          dell'ordinamento civile e della tutela  della  concorrenza;
          sostegno  allo  sviluppo  della   responsabilita'   sociale
          dell'impresa, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con
          fornitori e consumatori e  nel  rispetto  delle  competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti e degli impianti  industriali  ad  esclusione  dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento  degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova per quanto di competenza; partecipazione  al  sistema
          di certificazione ambientale, in particolare in materia  di
          ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti,  ad  esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato I  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura  e
          qualita' dei servizi destinati  al  consumatore,  ferme  le
          competenze  delle  regioni   in   materia   di   commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i consumatori e connessi  rapporti  con  l'Unione  europea,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli  enti
          locali;    attivita'    di    supporto     e     segreteria
          tecnico-organizzativa   del   Consiglio    nazionale    dei
          consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela  dei
          consumatori nel  settore  turistico  a  livello  nazionale;
          monitoraggio dei prezzi liberi e  controllati  nelle  varie
          fasi di scambio ed indagini sulle normative,  sui  processi
          di formazione dei prezzi e delle condizioni di  offerta  di
          beni e servizi; controllo e vigilanza delle  manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          -  in  materia  di  giochi,  nonche'   di   prevenzione   e
          repressione dei fenomeni  elusivi  del  relativo  monopolio
          statale; vigilanza sul sistema delle camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,   secondo   quanto
          disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
          sulla tenuta del registro delle imprese; politiche  per  lo
          sviluppo dei servizi nei settori di  competenza;  vigilanza
          sulle societa' fiduciarie e di  revisione  nei  settori  di
          competenza. 
              2. Il Ministero  svolge  altresi'  compiti  di  studio,
          consistenti  in  particolare  nelle   seguenti   attivita':
          redazione  del  piano  triennale  di  cui  al  comma  2-ter
          dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche  riguardanti
          i settori produttivi ed  elaborazione  di  iniziative,  ivi
          compresa la definizione  di  forme  di  incentivazione  dei
          relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale;
          valutazione delle  ricadute  industriali  conseguenti  agli
          investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
          dei dati relativi agli interventi di  agevolazione  assunti
          in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche  ai
          fini del monitoraggio e  della  valutazione  degli  effetti
          sulla  competitivita'  del  sistema  produttivo  nazionale;
          rilevazione, elaborazione, analisi  e  diffusione  di  dati
          statistici in materia energetica e  mineraria,  finalizzati
          alla programmazione  energetica  e  mineraria;  ricerca  in
          materia  di  tutela  dei  consumatori   e   degli   utenti;
          monitoraggio  dell'attivita'  assicurativa  anche  ai  fini
          delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
          ed  elaborazione   di   dati   e   rilevazioni   economiche
          riguardanti il sistema turistico; rilevazione degli aspetti
          socio-economici della cooperazione. 
              3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
          Ministeri.». 
              «Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in  non  piu'  di  undici  direzioni  generali,  alla   cui
          individuazione  e  organizzazione  si  provvede  ai   sensi
          dell'art.   4,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative, e in modo che sia  assicurato
          il coordinamento delle aree  funzionali  previste  all'art.
          28. 
              2. Il Ministero delle attivita'  produttive  si  avvale
          degli uffici territoriali di Governo, nonche',  sulla  base
          di  apposite  convenzioni,  delle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.». 
              - Si riporta l'art. 2, comma 16, del  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 132: 
              «Art. 2 (Attribuzione al Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione  internazionale  delle  competenze  in
          materia    di     commercio     internazionale     e     di
          internazionalizzazione  del  sistema  Paese).   -   1.   Al
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale sono trasferite le funzioni  esercitate  dal
          Ministero  dello   sviluppo   economico   in   materia   di
          definizione delle strategie della  politica  commerciale  e
          promozionale     con     l'estero     e     di     sviluppo
          dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero
          degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
          sono trasferite,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  le
          risorse   umane,   strumentali,   compresa   la   sede,   e
          finanziarie, compresa la gestione residui, della  Direzione
          generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero
          dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalita'  di
          cui ai commi 2 e 3. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di  cui  al  presente
          articolo,  la   Direzione   generale   per   il   commercio
          internazionale del Ministero dello  sviluppo  economico  e'
          soppressa a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020  e  i  posti
          funzione di sette dirigenti di livello  non  generale  sono
          trasferiti  al  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
          cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di
          sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la
          stessa amministrazione. Presso il  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione  internazionale  sono  altresi'
          istituiti un posto di vice direttore generale e tre  uffici
          di livello dirigenziale non generale da  assegnare  in  via
          esclusiva  al  personale  della  carriera  diplomatica   in
          servizio. Con le modalita' di cui all'art. 17, comma 4-bis,
          lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede
          alla ridefinizione, in coerenza con il  presente  articolo,
          dei compiti delle  unita'  dirigenziali  nell'ambito  degli
          uffici dirigenziali generali  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione  internazionale.  La  dotazione
          organica  dirigenziale   del   Ministero   dello   sviluppo
          economico resta confermata nel numero massimo di diciannove
          posizioni  di  livello  generale  ed  e'  rideterminata  in
          centoventitre posizioni di livello non generale. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per  la
          pubblica  amministrazione  e  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  si  provvede  alla
          puntuale individuazione di un contingente di  cento  unita'
          di  personale  non  dirigenziale  e  di  sette  unita'   di
          personale  dirigenziale   non   generale   assegnato   alle
          direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,
          n. 158, alla data  del  4  settembre  2019,  nonche'  delle
          risorse strumentali e finanziarie  ai  sensi  del  presente
          articolo  e  alla  definizione  della  disciplina  per   il
          trasferimento delle medesime risorse.  Conseguentemente  la
          dotazione organica del  Ministero  degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale  e'  incrementata   con
          corrispondente  riduzione  della  dotazione  organica   del
          Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui
          al primo periodo e' redatta una graduatoria,  distinta  tra
          personale  dirigenziale  e   non,   secondo   il   criterio
          prioritario  dell'accoglimento  delle   manifestazioni   di
          interesse espresse sulla base di apposito interpello e,  in
          caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto,
          secondo il criterio del  trasferimento  del  personale  con
          maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita',
          del personale con minore eta' anagrafica, entro venticinque
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Il
          personale   non   dirigenziale   trasferito   mantiene   il
          trattamento economico fondamentale e accessorio,  ove  piu'
          favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza
          al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti.  La  revoca  dell'assegnazione
          temporanea  presso  altre  amministrazioni  del   personale
          trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
          competenza  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale. Il  personale  transitato  nei
          ruoli  del  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale che, alla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          svolge le funzioni di esperto ai sensi  dell'art.  168  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, e' mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza
          dell'incarico biennale in corso  alla  medesima  data,  che
          puo' essere  rinnovato  per  un  ulteriore  biennio,  fermi
          restando il limite complessivo  di  otto  anni  di  cui  al
          quinto comma del suddetto art. 168 e il numero  massimo  di
          posti funzione istituiti ai sensi  del  medesimo  articolo.
          All'esito del trasferimento del personale  interessato,  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui
          al  presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse   umane
          disponibili a legislazione vigente. 
              4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 12, comma 1,  dopo  le  parole  «trattati
          sull'Unione europea»  sono  inserite  le  seguenti:  «;  di
          definizione  delle  strategie  e  degli  interventi   della
          politica commerciale  e  promozionale  con  l'estero  e  di
          sostegno  dell'internazionalizzazione  del  sistema  Paese,
          ferme restando le competenze del Ministero dell'economia  e
          delle finanze, del Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          delle regioni»; 
                b)  all'art.  27,  comma  2-bis,  la  lettera  e)  e'
          abrogata; 
                c) all'art. 28: 
                  1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 
                  2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione
          di ricerche e raccolta di documentazione statistica per  la
          definizione delle politiche di  internazionalizzazione  del
          sistema   produttivo   italiano;   analisi   di    problemi
          concernenti gli scambi di beni e servizi e  delle  connesse
          esigenze di politica commerciale;». 
              5. Sono abrogati: 
                a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12; 
                b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e
          57,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
              6. All'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello
          sviluppo  economico»  e  «degli  affari  esteri»,   ovunque
          ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle  seguenti:
          «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e
          «dello sviluppo economico»; 
                b) al comma 19 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario  2020,  il
          fondo e' trasferito allo stato di previsione del  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; 
                c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a
          «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale.  Con  il
          medesimo decreto e' individuato, su proposta del  direttore
          generale dell'Agenzia, il contingente massimo di  personale
          all'estero nell'ambito della dotazione organica di  cui  al
          comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»; 
                d) al  comma  25,  quinto  periodo,  le  parole  «dal
          Ministero dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministero  degli  affari  esteri»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis». 
              7. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto  dell'Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane  -  ICE  e'
          modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con
          il Ministero dello sviluppo economico. 
              8. All'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre  2003,
          n. 350, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
          decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo  di  cui
          al presente comma e' trasferito allo  stato  di  previsione
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale». 
              9. All'art. 30 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
          133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
          2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Le modifiche al piano di cui  al  presente  comma
          sono adottate con decreto del Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale,  d'intesa  con   il
          Ministro dello sviluppo economico e con il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  con  riferimento
          alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d),  e)  ed  f),
          rivolte alle imprese  agricole  e  agroalimentari,  nonche'
          alle iniziative da  adottare  per  la  realizzazione  delle
          suddette azioni»; 
                a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta  la
          seguente: 
                  «l-bis) sostegno alle micro e piccole  imprese  per
          la partecipazione ai bandi europei ed internazionali»; 
                b) al comma 5, le parole: «dello sviluppo  economico»
          sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale»; 
                c) al comma 8, le parole  «dello  sviluppo  economico
          d'intesa» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con  il
          Ministro dello sviluppo economico e». 
              10. L'esercizio delle funzioni di  cui  alla  legge  24
          aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello  sviluppo
          economico e' trasferito al Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale. 
              10-bis.  Alla  legge  24  aprile  1990,  n.  100,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: «delle attivita'  produttive»,  ovunque
          ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale»; 
                b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con
          l'estero»,  ovunque  ricorrono,   sono   sostituite   dalle
          seguenti:  «degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale». 
              10-ter.  All'art.  18-quater,  commi   3   e   5,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le
          parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite
          dalle seguenti:  «Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale». 
              10-quater.  All'art.  46,  comma  1,  della  legge   12
          dicembre  2002,  n.  273,  le  parole:   «Ministero   delle
          attivita'  produttive»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          «Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale». 
              10-quinquies. All'art. 5 della legge 21 marzo 2001,  n.
          84, le parole: «Ministero del  commercio  con  l'estero»  e
          «Ministro del commercio con l'estero»,  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:  «Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale»  e
          «Ministro  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale». 
              10-sexies. All'art. 1, comma 6-bis,  del  decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80,  le  parole:  «Ministro  dello
          sviluppo  economico»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «Ministro  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale». 
              10-septies.  Le  gestioni  fuori  bilancio,  aventi  le
          caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello
          sviluppo  economico  relative   al   fondo   rotativo   per
          operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  trasferite  al
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale. 
              11. All'art. 1, comma  270,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale»  sono
          rispettivamente  sostituite,   ovunque   ricorrono,   dalle
          seguenti:  «degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale» e «dello sviluppo economico». 
              11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e
          «Ministero del commercio con l'estero», ovunque  ricorrono,
          sono sostituite rispettivamente dalle  seguenti:  «Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale»  e
          «Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale»; 
                b) le parole:  «dello  sviluppo  economico»,  ovunque
          ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale». 
              12. All'art. 6, comma 3, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, le parole «dello  sviluppo  economico,
          di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
          il Ministro dello sviluppo economico e». 
              13. Restano  in  ogni  caso  salve  le  competenze  del
          Ministero dello sviluppo economico attribuite  dalla  legge
          1° luglio 1970, n. 518. 
              13-bis. All'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304,
          le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono,
          sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale». 
              14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 3, comma 2,  le  parole  «dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  e  del  Ministero  del
          commercio con  l'estero»  sono  sostituite  dalle  seguenti
          «dello sviluppo economico  e  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale»; 
                b) all'art. 3, comma 3,  le  parole  «dell'industria,
          del commercio e  dell'artigianato»  sono  sostituite  dalle
          seguenti «dello sviluppo economico»; 
                c) all'art. 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                  «4.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione   internazionale   rilascia   le    prescritte
          autorizzazioni, previo parere del comitato di cui  all'art.
          5 del decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  221,  e
          successive modificazioni, con le modalita'  e  nelle  forme
          ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e'  chiamato
          ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione
          presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di
          esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.»; 
                d) all'art. 4, le parole «del commercio con l'estero»
          sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale». 
              15. Al decreto legislativo 15 dicembre  2017,  n.  221,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 4, comma 1,  le  parole  «dello  sviluppo
          economico - Direzione generale per la politica  commerciale
          internazionale -» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale»; 
                b) all'art. 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
          «3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale  ed  e'
          composto dal direttore dell'unita' di cui  all'arti.  7-bis
          della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge  le  funzioni
          di presidente, e da  un  rappresentante  per  ciascuno  dei
          Ministeri  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e
          delle finanze, dello sviluppo economico, della salute,  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche'  da
          un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
          Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale.»; 
                c) all'art. 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo
          economico» sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale». 
              16. Entro  il  15  dicembre  2019,  sono  apportate  al
          regolamento di organizzazione del Ministero dello  sviluppo
          economico le modifiche conseguenti  alle  disposizioni  del
          presente articolo con le modalita' di  cui  all'art.  4-bis
          del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino  alla
          data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  si   avvale   delle
          competenti strutture e dotazioni  organiche  del  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              17.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              18.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93
          (Regolamento  concernente  l'organizzazione  del  Ministero
          dello sviluppo economico,  ai  sensi  dell'art.  4-bis  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto   2018,   n.   97),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2019, n. 195,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Organizzazione). - 1.  Il  Ministero,  per  il
          perseguimento   delle   finalita'   e   l'esercizio   delle
          attribuzioni di cui all'art. 1,  e'  articolato  in  dodici
          Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati  da  un
          Segretario generale. 
              2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale  di  cui
          al comma 1, sono i seguenti: 
                a) Direzione generale per  la  politica  industriale,
          l'innovazione e le piccole e medie imprese; 
                b) Direzione generale per la tutela della  proprieta'
          industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi; 
                c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese; 
                d) (soppressa); 
                e)  Direzione  generale   per   l'approvvigionamento,
          l'efficienza e la competitivita' energetica; 
                f) Direzione generale  per  le  infrastrutture  e  la
          sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; 
                g)  Direzione  generale  per  le   tecnologie   delle
          comunicazioni  e  la  sicurezza  informatica   -   Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione; 
                h) Direzione generale per i servizi di  comunicazione
          elettronica, di radiodiffusione e postali; 
                i) Direzione generale per le attivita' territoriali; 
                l) Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
          la tutela del consumatore e la normativa tecnica; 
                m) Direzione generale per  la  vigilanza  sugli  enti
          cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale; 
                n)    Direzione    generale    per    le     risorse,
          l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio. 
              3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni  previste
          dal presente regolamento nonche'  ogni  altra  funzione  ad
          esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente
          normativa, anche con riferimento  all'attuazione  di  norme
          europee nel settore di rispettiva competenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 19  giugno  2019,
          n. 93, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3  (Segretario  generale).  -  1.  Il  Segretario
          generale del Ministero e' nominato ai  sensi  dell'art.  19
          del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e,  in
          conformita' a  quanto  disposto  dall'art.  6  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  opera  alle  dirette
          dipendenze  del   Ministro.   Assicura   il   coordinamento
          dell'azione amministrativa,  provvede  all'istruttoria  per
          l'elaborazione  degli  indirizzi   e   dei   programmi   di
          competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita'
          del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento  e
          ne riferisce periodicamente al Ministro. 
              2. Il Segretario generale puo'  avvalersi  di  un  vice
          Segretario generale, al quale  e'  attribuito,  nei  limiti
          della dotazione organica di cui alla Tabella A del presente
          decreto, un incarico dirigenziale di livello  generale,  ai
          sensi dell'art. 19, comma 10, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, ovvero ai sensi dei commi  5-bis  o  6,
          del medesimo art. 19 ovvero, senza oneri aggiuntivi,  anche
          ad un titolare di un  incarico  dirigenziale  generale.  Il
          vice Segretario generale esercita le  funzioni  vicarie  in
          caso di assenza  o  impedimento  del  Segretario  generale,
          nonche'  le  altre  funzioni  eventualmente  stabilite  dal
          provvedimento di nomina. Il vice Segretario generale  opera
          presso il Segretariato generale e si avvale degli uffici  e
          del  personale  del  Segretariato  stesso,  ferma  restando
          l'esclusivita' dell'attivita' di coordinamento affidata  al
          Segretario generale per garantire l'unitarieta' dell'azione
          amministrativa del Ministero. 
              3. Nell'ambito delle funzioni di cui  al  comma  1,  il
          Segretario generale: 
                a) coordina, in raccordo con le competenti  direzioni
          generali, le attivita' del Ministero in tutte le materie di
          competenza, con particolare riferimento alla programmazione
          economico-finanziaria,  al  bilancio  e  al  controllo   di
          gestione, nonche' all'attivazione di sinergie con gli  enti
          vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale
          delle  attivita'  del  Ministero,  anche  in   materia   di
          promozione delle buone prassi e delle pari opportunita' sia
          all'interno che nei confronti delle categorie nei confronti
          dei quali ricadono le politiche del Ministero; 
                b) coordina le Direzioni generali competenti, ai fini
          dell'assunzione delle determinazioni  sugli  interventi  di
          carattere  trasversale  anche  attraverso  la  convocazione
          periodica della conferenza dei direttori generali; 
                c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul  buon
          andamento complessivo dell'Amministrazione,  e  degli  Enti
          vigilati, partecipati o controllati; 
                d) coordina le attivita' di programmazione e verifica
          dell'attuazione delle direttive ministeriali,  ivi  incluso
          il piano della performance di cui all'art. 10  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  in  raccordo  con  le
          direzioni  generali  e  con  l'organismo  indipendente   di
          valutazione; 
                e)  coordina  le  attivita'  istruttorie   funzionali
          all'attuazione  dell'atto  di  indirizzo  del  Ministro  di
          vigilanza e monitoraggio degli  obiettivi  di  performance,
          anche avvalendosi della Direzione generale per le  risorse,
          l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio; 
                f) sviluppa la programmazione delle attivita'  e  dei
          processi,  l'integrazione  funzionale  tra   le   Direzioni
          generali,  la  circolazione  delle  informazioni  e   delle
          esperienze,   promuovendo   anche    gruppi    di    lavoro
          interfunzionali, senza  nuovi  o  maggiori  oneri,  per  la
          gestione di progetti di particolare rilievo o  di  processi
          che richiedono il contributo di piu' strutture operative; 
                g) informa il Ministro sugli interventi conseguenti a
          stati di  crisi,  anche  internazionali,  affrontati  dalle
          Direzioni generali, fermo  quanto  previsto  dall'art.  16,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                h) coordina, in raccordo con gli  uffici  di  diretta
          collaborazione  del  Ministro  e  le   Direzioni   generali
          competenti  per  materia,  i  rapporti  del  Ministero  con
          soggetti pubblici e privati di  livello  sovranazionale  ed
          internazionale e con gli organi dell'Unione europea; 
                i) coordina, in raccordo con gli  uffici  di  diretta
          collaborazione  del  Ministro  e  le   Direzioni   generali
          competenti per materia,  le  attivita'  del  Ministero  che
          abbiano rilievo internazionale ed europeo; 
                l) coordina, in raccordo con  le  Direzioni  generali
          competenti, le azioni del Ministero in materia statistica; 
                m)   assicura   il   collegamento   funzionale    con
          l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14,
          del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  con  il
          Responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
                n)  predispone  e  cura   gli   atti   del   Ministro
          finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di
          livello generale; 
                o)   propone   al   Ministro,    nelle    more    del
          perfezionamento  degli  incarichi  di  conferimento   della
          titolarita' dei centri di  responsabilita'  amministrativa,
          l'adozione di provvedimenti di attribuzione della  reggenza
          ad interim dei medesimi centri di responsabilita', al  fine
          di  garantire   la   necessaria   continuita'   dell'azione
          amministrativa delle Direzioni generali; 
                p) coordina, in raccordo con  le  Direzioni  generali
          competenti   la   predisposizione,   l'attuazione   e    il
          monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo  dei
          programmi  operativi  nazionali  cofinanziati   dai   fondi
          comunitari di cui e' titolare il Ministero; 
                q) promuove e assicura il monitoraggio e la  verifica
          dei risultati degli enti e societa' vigilati e  partecipati
          dal  Ministero  con  modalita'  che  consentano  la   piena
          conoscenza  delle  attivita'  svolte  dagli  enti  e  dalle
          societa' stesse; 
                r) promuove  e  assicura,  coordinando  le  Direzioni
          generali competenti per materia, le attivita' di vigilanza,
          nei  confronti  della  societa'   Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.a. e connessi adempimenti, ai sensi dell'art. 1,  commi
          da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  del
          Gestore servizi energetici - GSE S.p.a. energetici; 
                s) promuove  e  assicura,  coordinando  le  Direzioni
          generali competenti per materia, le attivita' di  vigilanza
          sull'Ente  nazionale  per  il   microcredito,   sul   Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni commerciali, su  Fondazione  Valore  Italia  fino
          alla chiusura  della  relativa  liquidazione  disposta  dal
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
                t) promuove  e  assicura,  coordinando  le  Direzioni
          generali competenti per materia, funzioni di vigilanza  sui
          seguenti enti  per  quanto  di  competenza  del  Ministero:
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  -  ICE,
          Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  e  lo
          sviluppo  economico  sostenibile  -  ENEA,  Fondazione  Ugo
          Bordoni; 
                u) promuove e coordina  le  attivita'  di  vigilanza,
          delle Direzioni generali competenti, sull'Ente italiano  di
          accreditamento (ACCREDIA)  su  Unioncamere,  sul  Consorzio
          Infomercati fino alla chiusura della relativa  liquidazione
          disposta dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          del 25 ottobre 2016; 
                v)  assicura  il  funzionamento  della  struttura  di
          supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione
          e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge  6  novembre
          2012, n. 190; 
                z)  assicura  il  funzionamento  della  struttura  di
          supporto al Responsabile della protezione dei dati ai sensi
          del regolamento europeo n. 679/2016  (Regolamento  generale
          sulla  protezione  dei  dati)  in  coordinamento   con   la
          competente Direzione generale di cui all'art. 15; 
                aa) assicura la risoluzione di conflitti  positivi  e
          negativi di competenza fra le Direzioni generali;  in  caso
          di inerzia o ritardo,  anche  nell'avvio  dei  procedimenti
          d'ufficio, da parte dei  direttori  generali  ne  sollecita
          l'attivita' e propone al Ministro, tra i direttori generali
          del  Ministero,  la  nomina   del   titolare   del   potere
          sostitutivo; 
                bb) coordina le attivita'  delle  Direzioni  generali
          competenti   per   le   comunicazioni   in    materia    di
          antiriciclaggio e  per  le  comunicazioni  ed  informazioni
          concernenti le operazioni sospette  ai  sensi  del  decreto
          legislativo del 21 novembre 2007, n. 231; 
                bb-bis) assicura il coordinamento,  in  raccordo  con
          gli uffici di diretta  collaborazione  del  Ministro  e  le
          direzioni  generali  competenti,  per   le   attivita'   di
          competenza del Ministero in  ambito  internazionale  e  nei
          rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con
          il  Consiglio  d'Europa,  con   l'Organizzazione   per   la
          cooperazione  e  lo  sviluppo  economico   (OCSE)   e   con
          l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); 
                bb-ter) assicura il coordinamento,  in  raccordo  con
          gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con  le
          Direzioni generali competenti per materia, per le attivita'
          del Ministero  negli  adempimenti  connessi  all'attuazione
          della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  ivi  compreso  il
          monitoraggio dei  fondi  europei  di  cui  e'  titolare  il
          Ministero; 
                bb-quater) assicura il coordinamento delle  Direzioni
          generali competenti per materia, in raccordo con gli Uffici
          di  diretta  collaborazione  per  la   partecipazione   del
          Ministero al Comitato interministeriale per la cooperazione
          allo sviluppo, di cui all'art. 15  della  legge  11  agosto
          2014, n. 125. 
              4.  Il  Segretariato  generale  costituisce  centro  di
          responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'art.  3,  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e si articola in
          sei uffici dirigenziali di livello non generale. 
              5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Segretario
          generale puo' disporre accertamenti  ispettivi  avvalendosi
          di  personale  dirigenziale  generale   e   non   generale,
          attraverso l'attribuzione di incarichi ispettivi di studio,
          consulenza e ricerca, in possesso di titoli  ed  esperienze
          adeguati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 19  giugno  2019,
          n. 93, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   4   (Direzione   generale   per   la   politica
          industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese). -
          1. La  Direzione  generale  per  la  politica  industriale,
          l'innovazione e le piccole e medie imprese si  articola  in
          uffici di livello dirigenziale non  generale  e  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                a) elaborazione e attuazione delle politiche  per  lo
          sviluppo della competitivita' del sistema  imprenditoriale,
          attraverso la promozione della ricerca e  dell'innovazione,
          la diffusione  delle  tecnologie  digitali  e  delle  nuove
          tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilita'
          ambientale; 
                b) elaborazione e attuazione delle politiche  per  la
          finanza d'impresa; 
                c) analisi e studio del sistema produttivo  nazionale
          e  internazionale;  banca  dati  per  il  monitoraggio  del
          sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema
          internazionale; valutazione degli impatti  delle  politiche
          industriali; gestione, coordinamento e  monitoraggio  delle
          attivita' dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali  in
          collaborazione  con  le  altre  Amministrazioni   pubbliche
          competenti in materia; 
                d)  azioni  di  raccordo  con  gli   altri   soggetti
          istituzionali e pubblici che attuano programmi e interventi
          per lo sviluppo della competitivita' delle imprese anche in
          coordinamento con le politiche territoriali; 
                e) attuazione  delle  politiche  europee  volte  alla
          promozione delle catene  del  valore  strategiche  e  delle
          misure di sostegno ad esse correlate in  coordinamento  con
          la Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle  imprese;
          gestione dei dossier di politica  industriale,  ricerca  ed
          innovazione all'esame del  Consiglio  Competitivita'  della
          UE; Aiuti di Stato compatibili con il  mercato  interno  ed
          attivita' relative  al  sistema  di  notifica  elettronica;
          individuazione  e  aggiornamento   delle   specializzazioni
          intelligenti e coordinamento con i livelli regionali; 
                f) partecipazione  ai  processi  e  attuazione  delle
          politiche   industriali   internazionali    bilaterali    e
          multilaterali  extra  UE,  al  Patto  Atlantico,  in   sede
          Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo  economico
          (OCSE) e altri organismi internazionali; 
                g) attivita' del Punto di contatto nazionale (P.C.N.)
          per   l'attuazione   della   Dichiarazione    OCSE    sugli
          investimenti internazionali e le multinazionali in  materia
          di condotta d'impresa responsabile e attivita' connesse  in
          materia di responsabilita' sociale d'impresa; 
                h) definizione delle politiche  industriali  relative
          allo spazio, all'aerospazio e  alla  ricerca  aerospaziale;
          cura  della  partecipazione  del  Ministero  in   organismi
          nazionali, europei ed internazionali competenti in materia; 
                i) attuazione delle politiche e dei programmi per  la
          reindustrializzazione e la riconversione delle aree  e  dei
          settori  industriali   colpiti   da   crisi;   azioni   per
          l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di
          sistemi di certificazione ambientale; 
                l) elaborazione e attuazione delle politiche  per  la
          nascita e lo sviluppo delle  start-up  e  delle  piccole  e
          medie imprese innovative;  gestione  finanziaria  dell'Ente
          nazionale  per  il  microcredito,  salvo  quanto   previsto
          all'art. 3, comma 3, lettera s); supporto al Garante per le
          micro, piccole e medie imprese di  cui  all'art.  17  della
          legge 11 novembre 2011, n. 180: 
              m) attuazione delle politiche di sviluppo  dei  settori
          industriali strategici per l'economia nazionale; 
              n) attuazione  delle  politiche  e  interventi  per  le
          industrie alimentari, per il made in Italy, per le  imprese
          creative, per la mobilita' sostenibile, per  i  settori  di
          base e per i settori ad alto contenuto tecnologico; 
              o) elaborazione ed attuazione di norme di settore e  in
          materia di  etichettatura  alimentare  in  sede  nazionale,
          dell'Unione europea e internazionale; 
                p) attuazione delle politiche per la promozione e  lo
          sviluppo del  movimento  cooperativo  e  rapporti  con  gli
          Organismi    europei    ed    internazionali,    tra    cui
          l'Organizzazione internazionale  del  lavoro  (O.I.L.)  per
          quanto   attiene   alla    promozione    cooperativa,    in
          collaborazione con la Direzione generale per  la  vigilanza
          sugli  enti  cooperativi,  sulle  societa'  e  sul  sistema
          camerale; 
                q) crisi d'impresa; gestione stralcio del  Fondo  per
          il salvataggio  e  la  ristrutturazione  delle  imprese  in
          difficolta'; 
                r) funzioni relative alla Struttura per le  crisi  di
          impresa di cui all'art. 1, comma  852,  legge  27  dicembre
          2006, n. 296; 
                s)  gestione  delle  procedure   di   amministrazione
          straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; 
                t) gestione degli interventi relativi alle  politiche
          industriali in materia di difesa  nazionale,  materiali  di
          armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia
          e dell'industria aerospaziale; 
                u) elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri
          sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili
          e per  le  munizioni  commerciali  inerenti  i  regolamenti
          interni e le delibere concernenti le tariffe per  le  prove
          delle armi salvo  quanto  previsto  all'art.  3,  comma  3,
          lettera s). 
              2. Presso la Direzione generale operano: 
                a)  il  Comitato  per  lo   sviluppo   dell'industria
          aeronautica di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985,
          n. 808; 
                b)  il  Comitato  di  sorveglianza  del  Piano  space
          economy, istituito con decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico  del  2  agosto  2017,  emanato  ai  sensi  della
          direttiva del Ministro per la coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno  in  materia  di  attuazione  della  «Strategia
          nazionale di specializzazione intelligente», adottata il 10
          maggio 2017; 
                c) la Commissione per il rilascio o la  revoca  delle
          autorizzazioni e  per  la  decisione  di  reclami,  di  cui
          all'art. 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509; 
                d) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'art.  4
          della legge 9 luglio 1990, n. 188; 
                e) il Nucleo degli esperti di  politica  industriale,
          di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140; 
                f) il Comitato di cui all'art. 26-bis, commi 2  e  3,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                g) il Punto di contatto  nazionale  per  l'attuazione
          della Dichiarazione OCSE per le imprese  multinazionali  di
          cui all'art. 39, legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
              2-bis. Il Direttore  generale,  in  rappresentanza  del
          Ministero,  e'   membro   del   Comitato   consultivo   per
          l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione  ed  il
          transito di prodotti a duplice uso, di  merci  soggette  al
          regolamento anti-tortura, di prodotti listati  per  effetto
          di misure restrittive  unionali,  di  cui  all'art.  5  del
          decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 19  giugno  2019,
          n. 93, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 6 (Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle
          imprese). - 1. La Direzione generale per gli incentivi alle
          imprese si articola in uffici di livello  dirigenziale  non
          generale e svolge le seguenti funzioni: 
                a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile; 
                b) gestione del Fondo di garanzia per  le  piccole  e
          medie  imprese  (PMI)  e  altri  interventi  per   favorire
          l'accesso al credito; 
                c) gestione di programmi e interventi per la  ricerca
          e  sviluppo,   l'innovazione   tecnologica,   gli   appalti
          pre-commerciali,  nonche'  di   programmi   connessi   alle
          tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione  (TIC)
          finalizzati al raggiungimento degli  obiettivi  dell'Agenda
          digitale italiana; 
                d)  gestione  delle  agevolazioni  nella  forma   del
          credito  d'imposta  per   la   ricerca,   l'innovazione   e
          l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e  per  la
          competitivita' delle imprese; 
                e) gestione  degli  interventi  di  agevolazione  del
          Fondo nazionale per l'innovazione; 
                f) gestione di programmi  e  interventi,  nell'ambito
          delle  politiche  di  sviluppo   e   coesione,   volti   al
          superamento      degli      squilibri      di      sviluppo
          economico-territoriale  e,  nell'ambito   delle   politiche
          industriali, all'accrescimento della competitivita'  ed  al
          rilancio  di  aree  che  versano  in  situazione  di  crisi
          complessa e non complessa di rilevanza nazionale; 
                g) gestione di programmi e interventi per favorire la
          nascita di nuove imprese, con particolare riferimento  alle
          imprese innovative; 
                h)  gestione  degli  interventi  di  agevolazione  in
          favore  delle   piccole   e   micro   imprese   localizzate
          all'interno delle Zone franche urbane (ZFU); 
                i) gestione di  programmi  e  interventi  volti  alla
          crescita  della   produttivita'   delle   imprese   tramite
          l'efficienza  energetica  e  al  contenimento  dei  consumi
          energetici; 
                l)   attivita'   inerenti   agli   strumenti    della
          programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo  e  alle
          misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro; 
                m)  gestione  di  programmi  e  interventi  volti  al
          sostegno finanziario delle societa' cooperative e dei  loro
          consorzi; gestione  finanziaria  delle  partecipazioni  del
          Ministero  in  societa'  di  promozione  e  sviluppo  delle
          societa' cooperative in  collaborazione  con  la  Direzione
          generale per la vigilanza  sugli  enti  cooperativi,  sulle
          societa' e sistema camerale; 
                n) gestione degli interventi di  incentivazione  alle
          imprese  a  sostegno  dell'internazionalizzazione  e  della
          promozione della  loro  presenza  sui  mercati  esteri,  in
          coordinamento con il Ministero degli affari esteri e  della
          cooperazione internazionale, per quanto di competenza; 
                n-bis) politiche e attivita' per  l'attrazione  degli
          investimenti esteri, attivita' di competenza del  Ministero
          in ambito internazionale per la promozione  della  politica
          industriale,  e  attivita'  connesse  alla  presidenza  del
          Comitato di  coordinamento  dell'attivita'  in  materia  di
          attrazione degli investimenti esteri di  cui  all'art.  30,
          comma 7, del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164; 
                o)  predisposizione  delle  direttive,  vigilanza   e
          controllo  sulle  attivita'  di  gestione   di   interventi
          agevolativi e di sostegno alle  imprese,  rientranti  nelle
          competenze della Direzione generale,  affidati  a  soggetti
          pubblici e privati  sulla  base  di  norme  o  convenzioni,
          compresa l'attivita' relativa al contenzioso ed agli affari
          giuridici; 
                p) esercizio delle funzioni di autorita' di  gestione
          dei  programmi  operativi  nazionali  finanziati   con   il
          contributo dei Fondi strutturali e di investimento  europei
          nella titolarita' del Ministero; 
                q)  supporto,  nelle  materie  di  competenza,   alle
          attivita'  inerenti  alla  programmazione,   attuazione   e
          verifica degli interventi per lo sviluppo dei  territori  e
          per la coesione economica e sociale; 
                r) attivita' finalizzate alla verifica  del  rispetto
          del divieto  di  cumulo  delle  agevolazioni  di  cui  alla
          normativa nazionale ed europea per le misure di  competenza
          e tenuta del Registro nazionale degli aiuti  di  Stato,  ai
          sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
                s)   attivita'    di    valutazione    e    controllo
          sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e
          dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia  di
          sostegno alle attivita' economiche e produttive; 
                t) predisposizione della relazione del  Governo  alle
          competenti Commissioni del Senato della Repubblica e  della
          Camera dei deputati di cui all'art. 1, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, e coordinamento  per  la  ricognizione  e  la
          raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi  di  aiuto
          di Stato nell'ambito  del  Quadro  di  valutazione  annuale
          degli aiuti di Stato dell'Unione europea; 
                u)  predisposizione,  nelle  materie  di  competenza,
          delle basi informative finalizzate alla elaborazione  della
          relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo
          di sviluppo di cui all'art. 10, comma  7,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196; 
                v)  progettazione  e  implementazione   dei   sistemi
          informativi e gestione delle banche dati  in  coordinamento
          con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione,
          i sistemi informativi e il bilancio; 
                z) gestione dei restanti programmi  e  interventi  di
          incentivazione alle imprese; 
                aa) controlli  e  ispezioni  sulla  realizzazione  di
          programmi  di  impresa  oggetto  di   agevolazioni,   anche
          avvalendosi del personale degli ispettorati territoriali in
          coordinamento con la Direzione generale  per  le  attivita'
          territoriali. 
              2. Presso la Direzione generale operano il Comitato per
          la   razionalizzazione   e   ristrutturazione    produttiva
          dell'industria  della  Difesa  di  cui   all'art.   4   del
          regolamento   adottato    con    decreto    del    Ministro
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  del  2
          agosto  1995,  n.  434  ed  il  Comitato  di  coordinamento
          dell'attivita' in materia di attrazione degli  investimenti
          esteri di cui all'art. 30, comma 7,  del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.». 
              - L'art.  7  del  citato  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, abrogato  dal
          presente  decreto,  recava  «Direzione  generale   per   il
          commercio internazionale». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 19  giugno  2019,
          n. 93, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 14 (Direzione generale  per  la  vigilanza  sugli
          enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale). -
          1. La  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sugli  enti
          cooperativi, sulle  societa'  e  sul  sistema  camerale  si
          articola in uffici di livello dirigenziale non  generale  e
          svolge le seguenti funzioni: 
                a) vigilanza sul sistema cooperativo; 
                b) elaborazione delle politiche per la  promozione  e
          lo sviluppo del movimento cooperativo in  coordinamento  la
          Direzione   generale   per   la    politica    industriale,
          l'innovazione e le piccole e medie imprese; 
                c) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo; 
                d) vigilanza sulle banche di credito cooperativo  con
          riferimento agli aspetti relativi alla mutualita'; 
                e)    vigilanza    sulle    associazioni    nazionali
          riconosciute di rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
          movimento cooperativo e sui fondi  mutualistici  costituiti
          ai sensi dell'art. 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; 
                f) vigilanza sulle societa' cooperative europee; 
                g) vigilanza sugli albi delle societa' cooperative; 
                h)   vigilanza    sulle    gestioni    commissariali,
          scioglimenti   e   procedure   di    liquidazione    coatta
          amministrativa delle societa' cooperative  e  dei  consorzi
          agrari; 
                i)  vigilanza  sulle   societa'   fiduciarie   e   di
          revisione; 
                l) procedure di  liquidazione  coatta  amministrativa
          delle societa' fiduciarie e di revisione; 
                m) normativa sul registro imprese  e  sul  repertorio
          delle  attivita'  economiche  e  amministrative   (REA)   e
          vigilanza  sulle  relative  attivita'   delle   camere   di
          commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi  di
          posta elettronica certificata di professionisti ed  imprese
          (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale; 
                n)  normativa  e  provvedimenti   amministrativi   in
          materia di fiere, borse merci e magazzini generali; 
                o) vigilanza su camere di commercio,  loro  unioni  e
          aziende speciali; 
                p)   vigilanza   su   Unioncamere,   sul    Consorzio
          Infomercati fino alla chiusura della relativa  liquidazione
          disposta con decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          del 25 ottobre 2016,  salvo  quanto  previsto  all'art.  3,
          comma 3, lettera u); 
                q)  accreditamento  degli  Sportelli  unici  per   le
          attivita' produttive e delle Agenzie per le imprese; 
                q-bis) esercizio dei compiti previsti dalla legge  1°
          luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580,
          relativi alle camere di  commercio  italiane  all'estero  e
          italo-straniere. 
              2. Presso la Direzione generale  opera  la  Commissione
          centrale per le cooperative di cui all'art. 4  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 19  giugno  2019,
          n. 93, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  15   (Direzione   generale   per   le   risorse,
          l'organizzazione, i sistemi informativi e il  bilancio).  -
          1. La Direzione generale per le risorse,  l'organizzazione,
          i sistemi informativi e il bilancio si articola  in  uffici
          di livello dirigenziale non generale e svolge  le  seguenti
          funzioni: 
                a) attivita' di  organizzazione  degli  uffici  e  di
          semplificazione delle procedure interne; 
                b) coordinamento  dell'attivita'  di  formazione  del
          bilancio e di previsione della spesa del  Ministero,  anche
          in fase di variazione ed assestamento; 
                c) attivita' di comunicazione, trasparenza e rapporti
          con l'utenza; 
                d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale; 
                e) trattamento economico del personale in servizio  e
          in quiescenza; 
                f) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita'
          di valutazione del fabbisogno di personale  ai  fini  della
          definizione della dotazione organica; 
                g) coordinamento delle attivita'  di  formazione  del
          personale del Ministero; 
                h)      relazioni      sindacali      e      supporto
          tecnico-organizzativo   all'attivita'   di   contrattazione
          integrativa e decentrata; 
                i) controversie relative  ai  rapporti  di  lavoro  e
          procedimenti disciplinari; 
                l) politiche  per  le  pari  opportunita'  e  per  il
          benessere del personale; 
                m)  gestione  dell'anagrafe   delle   prestazioni   e
          vigilanza sul rispetto  dell'obbligo  di  esclusivita'  del
          rapporto di lavoro; 
                n) gestione e valorizzazione del polo culturale; 
                o)  attivita'  stralcio  inerente  alla  soppressione
          dell'Istituto per la promozione industriale; 
                p)  gestione   unificata   di   spese   a   carattere
          strumentale  comuni  a  piu'  centri   di   responsabilita'
          amministrativa nell'ambito del Ministero; 
                q)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei
          sistemi di telecomunicazione  e  fonia  di  competenza,  in
          coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; 
                r) coordinamento  strategico  della  progettazione  e
          dello sviluppo dei sistemi  informativi  e  della  gestione
          delle banche dati, in coerenza con gli standard  tecnici  e
          organizzativi  comuni,  in  raccordo   con   le   Direzioni
          competenti; 
                s)   allestimento,   gestione   e    controllo    del
          funzionamento della rete informatica del  Ministero  e  dei
          sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento  delle
          iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi
          delle altre pubbliche amministrazioni; 
                t) assicura il  supporto  informatico  al  Segretario
          generale per le attivita'  di  cui  all'art.  3,  comma  3,
          lettera z); 
                u)  compiti  attribuiti  al   responsabile   per   la
          transizione digitale e difensore civico digitale,  previsti
          dall'art. 17, comma 1,  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82; 
                v) gestione del patrimonio; 
                z) logistica e servizi tecnici; 
                aa) gestione dei servizi comuni e affari generali; 
                bb) attivita'  di  supporto  al  Responsabile  per  i
          servizi di prevenzione e sicurezza; 
                bb-bis) attivita' conseguente al trasferimento  delle
          risorse  e  delle  competenze  in  materia   di   commercio
          internazionale  ai  sensi  del  decreto-legge  n.  104  del
          2019.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 19  giugno  2019,
          n. 93, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 17 (Funzioni ispettive, di consulenza, di  studio
          e ricerca). - 1. Nell'ambito della  dotazione  organica  di
          livello dirigenziale  generale,  di  cui  alla  Tabella  A,
          allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti
          fino a sei incarichi ispettivi, di consulenza, di studio  e
          ricerca, ai sensi  dell'art.  19,  comma  10,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  un  incarico
          presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 19  giugno  2019,
          n. 93, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 18 (Uffici di livello dirigenziale non generale).
          -   1.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale   non   generale,   nel   numero   complessivo
          centoventitre'  posti  di  funzione,  si  provvede,   entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, con uno o piu' decreti del  Ministro,
          di natura non regolamentare, ai sensi dell'art.  17,  comma
          4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su
          proposta dei direttori  generali  interessati,  sentite  le
          organizzazioni sindacali. 
              2. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  si  provvede,
          altresi', al  riordino  delle  strutture  territoriali  del
          Ministero dello  sviluppo  economico  in  applicazione  dei
          criteri di cui all'art. 2, comma 10,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  135,  assicurando  concentrazione,
          semplificazione   e   unificazione   nell'esercizio   delle
          funzioni nelle sedi periferiche. 
              3. Nell'ambito  della  dotazione  organica  di  livello
          dirigenziale non generale, di cui alla Tabella  A,  possono
          essere attribuiti fino a sei incarichi presso gli Uffici di
          diretta  collaborazione   del   Ministro   e   uno   presso
          l'Organismo    indipendente    di     valutazione     della
          performance.».